Riconoscimento Civile dei Titoli

I titoli accademici di Baccellierato (Baccalaureato), Licenza e Dottorato in S. Teologia rilasciati dalla Facoltà Teologica sono di diritto pontificio.

 

Agli effetti civili hanno valore secondo i concordati e le legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme delle singole Università o Istituti universitari.

 

Il 13 febbraio 2019, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea.

 

Per l’Istituto Superiore di Scienze religiose i titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza in Scienze Religiose, conferiti dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, approvati dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Laurea e Laurea Magistrale (cf. G.U. 10 luglio 2019, art. 2.)

 

I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato sono validi ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell’Intesa tra M.P.I. – C.E.I.

 

È stato pubblicato il 10 luglio 2019 in Gazzetta Ufficiale n.160 il DPR 63/2019 riguardante l’“Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche”.
Il testo riporta lo scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato avvenuto il 13 febbraio scorso al Miur e prevede il riconoscimento di tutti i titoli universitari rilasciati dalla Santa Sede, così come avviene per qualsiasi altro Stato sovrano, in base ai principi della Convenzione di Lisbona che stabilisce, appunto, il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea. La procedura si svolgerà materialmente attraverso gli Atenei che valuteranno i titoli e provvederanno al loro riconoscimento.

 

Il DPR 63/2019 integra il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, aggiungendo alle discipline di Teologia e Sacra Scrittura, il Diritto Canonico, la Liturgia, la Spiritualità, la Missiologia e le Scienze religiose e sostituendo alle annualità del DPR 175/1994 le ECTS – European Credit Transfer System (180 per la triennale e 120 per la magistrale).

 

Pertanto “i titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”, cioè il Baccalaureato sarà riconosciuto come Laurea Triennale e la Licenza come Laurea Magistrale e avranno lo stesso effetto giuridico di quello rilasciato da una Università italiana.

 

 

La Licenza e il Dottorato in S. Teologia sono riconosciuti validi per:

  1. L’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche (Circolare M.P.I. del 2 ottobre 1971, n. 3787).
  2. L’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia civile, presso un Facoltà od Istituto Universitario statale o libero (art. 7 del R.D. del 6 maggio 1925, n. 1084).
  3. L’ammissione ai Concorsi-Esami di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (art. 31 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86).
  4. L’esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre 1964; n. 498 del 29 novembre 1965; n. 429 del 15 novembre 1966).

 

 

Per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato.
Le vidimazioni richieste per l’Italia sono le seguenti: