Riconoscimento Civile dei Titoli

I titoli accademici di Baccellierato (Baccalaureato), Licenza e Dottorato in S. Teologia rilasciati dalla Facoltà Teologica sono di diritto pontificio.

«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10, 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Suppl. ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 10 aprile 1985).

Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l’Intesa Italia – Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici («Gazzetta Ufficiale» n. 62 del 16 marzo 1994):

«I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea» (art. 2).

Inoltre i titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato sono validi ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell’Intesa tra M.P.I. – C.E.I.

La Licenza e il Dottorato in S. Teologia sono riconosciuti validi per:

  1. L’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche (Circolare M.P.I. del 2 ottobre 1971, n. 3787).
  2. L’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia civile, presso un Facoltà od Istituto Universitario statale o libero (art. 7 del R.D. del 6 maggio 1925, n. 1084).
  3. L’ammissione ai Concorsi-Esami di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (art. 31 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86).
  4. L’esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre 1964; n. 498 del 29 novembre 1965; n. 429 del 15 novembre 1966).

 

Per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato.
Le vidimazioni richieste per l’Italia sono le seguenti: